ULTERIORI INFORMAZIONI DI SERVIZIO (OSSERVANZA VACCINALE PER I PROFESSIONISTI SANITARI)
Torniamo a spiegare la questione dell’osservanza vaccinale, convinti che sia utile tornare su argomenti ‘’complicati’’. Con un po’ di pazienza reciproca, tentiamo di capire la attuale situazione.
Come si potrà notare (e come forse si è già osservato) le nostre sono sempre comunicazioni di natura tecnica: le polemiche le lasciamo ad altri, anche perché (e francamente la cosa ha sorpreso molto anche noi, dopo anni di discreto disinteresse) con le ultime normative che sono originate dalla riforma – Legge 3 del 2018- gli Ordini delle professioni sanitarie oggi sono chiamati in causa dalle norme con nuova, ripetuta frequenza, e non hanno scelta su determinate partite: sono di fatto una Pubblica Amministrazione, con gli OBBLIGHI di quest’ultima.
Domandare perciò come mai gli Ordini chiedono ai propri iscritti di ‘’rispettare la normativa ‘’ (qualunque sia quella prevista del caso: dalla attivazione di una PEC o domicilio digitale, alla osservanza vaccinale per Covid) è come domandare perché un Comune, tramite i propri vigili urbani, emette contravvenzioni per divieto di sosta, o perché varie e diverse Amministrazioni pubbliche (ad esempio, gli enti previdenziali) ricevono trattenute direttamente dalle retribuzioni dei lavoratori.
Circa quello che è il nostro pensiero nei confronti di questo coinvolgimento, è inutile condividerlo: la situazione precedente, con le Autorità Sanitarie locali a gestire le diverse situazioni, era ormai avviata e collaudata; ma è stato deciso diversamente, e ci si adegua.
AI NOSTRI ISCRITTI CHE NON HANNO FATTO LA TERZA DOSE: se non ci sono esenzioni o differimenti (lo vedremo dopo) è necessario procedere quanto prima, purché naturalmente sia passato il tempo previsto dalla precedente somministrazione. Controllate la vostra PEC: ogni giorno vengono inviate, sulla base della situazione che appare sulla Piattaforma Nazionale dei vaccinati, le ‘’lettere d’invito’’ a chi (per qualsiasi motivo, che la Piattaforma NON indica!) risulta non avere fatto la terza dose (sempre secondo i dettati del DL 172). Per aiutare i colleghi ad avere rapida visione delle comunicazioni, inviamo anche un ”alert” sulla posta elettronica normale, che è quella abitualmente più utilizzata da tutti. Cerchiamo in ogni modo di segnalare ai colleghi questo ”invito” quando viene emesso.
Se esistono dei motivi sanitari di differimento o di esenzione, devono essere certificati dal proprio Medico di Medicina Generale (MMG) che conosce i passaggi formali da indicare per la dichiarazione di differimento e/o esenzione.
PER COLORO CHE HANNO CONTRATTO L’INFEZIONE e quindi non faranno ovviamente la terza dose nei tempi stabiliti dal Decreto, è necessario produrre, sempre a cura del proprio MMG, un certificato di guarigione.
AGGIUNGIAMO UNA OSSERVAZIONE che in alcuni casi ci è stata avanzata da colleghi iscritti agli Albi professionali che, per vari motivi, non sono in questa fase a contatto con gli assistiti (pensione, aspettativa per qualunque motivo, distacco, ecc) e che sono comunque stati sospesi per inosservanza vaccinale (già nella fase precedente). Questo è accaduto perché il Legislatore ha ritenuto che un professionista sanitario inserito in un Ordine, indipendentemente dalla propria situazione lavorativa, deve comunque rispettare l’obbligo sancito prima dal DL 44/21, quindi dalla Legge 76/21, ora dal DL 172/21 (che è quello – appunto- che chiama in causa gli Ordini sanitari tutti, naturalmente, e non solo quello degli infermieri).
A tale riguardo, riprendiamo un passaggio della circolare 143/21 di FNOPI agli Ordini provinciali, che commenta il DL 172/21: ‘’ A norma dell’art. 4 gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione e la vaccinazione stessa costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il nuovo testo del comma 4 stabilisce espressamente che la vaccinazione è requisito per l’esercizio della professione e quindi per l’iscrizione all’Albo; pertanto la circostanza per cui il sanitario sia momentaneamente esentato/sospeso dalla propria attività lavorativa non ha alcun rilievo sul procedimento previsto dalla legge. Pertanto tutte le circostanze relative al rapporto di lavoro in essere non rilevano in alcun modo e non legittimano la sospensione del procedimento o il differimento del procedimento previsto dal DL 172’’.